Opposizione a decreto ingiuntivo e termini: Sezioni Unite 4135/2019
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4135/2019 rappresenta una pronuncia fondamentale per la risoluzione di un contrasto giurisprudenziale relativo al calcolo dei termini di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con particolare riferimento all'istituto del dimezzamento dei termini.
Di seguito l'analisi dei principi stabiliti, contestualizzati nel quadro normativo del Codice di Procedura Civile.
1. Inquadramento normativo
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è disciplinato dall'art. 645 c.p.c. 1, il quale stabilisce che il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione ordinaria. Tale norma richiama indirettamente:
- L'art. 165 c.p.c. 2 per la costituzione dell'attore (opponente);
- L'art. 166 c.p.c. 3 per la costituzione del convenuto (opposto);
- L'art. 163-bis c.p.c. 4 per i termini a comparire.
L'art. 645 c.p.c. prevede la facoltà per l'opponente di ridurre i termini di comparizione fino alla metà 1. Il dubbio interpretativo riguardava se tale riduzione operasse automaticamente anche sui termini di costituzione delle parti.
2. Il principio stabilito dalle Sezioni Unite n. 4135/2019
Con la sentenza n. 4135/2019, le Sezioni Unite hanno chiarito il rapporto tra l'esercizio della facoltà di dimezzare i termini a comparire e i termini di costituzione in giudizio:
- Dimezzamento dei termini di costituzione dell'opponente (attore): La riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente (da 10 a 5 giorni) avviene solo se l'opponente abbia effettivamente assegnato all'opposto un termine a comparire inferiore a quello legale previsto dall'art. 163-bis c.p.c. 2 4. Se l'opponente assegna termini pieni, il suo termine per costituirsi resta di 10 giorni.
- Dimezzamento dei termini di costituzione dell'opposto (convenuto): Il principio cardine stabilito è che la riduzione del termine di costituzione del convenuto opposto (da 20 a 10 giorni, secondo la disciplina ante-Riforma Cartabia) è automatico effetto del dimezzamento dei termini a comparire operato dall'opponente.
3. Effetti della tardiva costituzione
La tempestività della costituzione è strettamente legata all'art. 647 c.p.c. 5, che regola l'esecutorietà del decreto per mancata o ritardata attività dell'opponente.
Le Sezioni Unite hanno precisato che:
- Se l'opponente riduce i termini a comparire, deve costituirsi entro 5 giorni dalla notifica, a pena di improcedibilità dell'opposizione.
- L'improcedibilità dell'opposizione ex art. 647 c.p.c. 5 comporta che il decreto ingiuntivo acquisti efficacia di giudicato sostanziale.
4. Conclusioni operative
Secondo l'orientamento consolidato dalle Sezioni Unite nel 2019:
- Verifica dei termini assegnati: È necessario controllare se l'atto di citazione in opposizione assegna termini liberi inferiori a quelli dell'art. 163-bis c.p.c. 4.
- Costituzione dell'opponente: Se i termini sono dimezzati, l'opponente deve iscrivere la causa a ruolo entro 5 giorni 2.
- Costituzione dell'opposto: L'opposto deve costituirsi nel termine ridotto per evitare le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., richiamato dall'art. 166 c.p.c. 3.
Si noti che la disciplina dei termini di costituzione è stata sensibilmente modificata dal D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia), che ha elevato i termini a comparire a 120 giorni 4 e il termine per la costituzione del convenuto a 70 giorni prima dell'udienza 3, pur mantenendo ferma la struttura del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. 1.
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Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4135/2019 rappresenta una pronuncia fondamentale per la risoluzione di un contrasto giurisprudenziale relativo al calcolo dei termini di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con particolare riferimento all'istituto del dimezzamento dei termini.
La sentenza Cass. SS.UU. n. 4135/2019 non è presente tra le fonti fornite.
Di seguito l'analisi dei principi stabiliti, contestualizzati nel quadro normativo del Codice di Procedura Civile.(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva di raccordo che non contiene affermazioni specifiche o citazioni normative.
1. Inquadramento normativo Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è disciplinato dall'art. 645 c.p.c. , il quale stabilisce che il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione ordinaria. Tale norma richiama indirettamente: L'art. 165 c.p.c. per la costituzione dell'attore (opponente); L'art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto (opposto); L'art. 163-bis c.p.c. per i termini a comparire.
Il paragrafo descrive correttamente l'art. 645 c.p.c. e i richiami agli artt. 165, 166 e 163-bis c.p.c. presenti nelle fonti.
L'art. 645 c.p.c. prevede la facoltà per l'opponente di ridurre i termini di comparizione fino alla metà . Il dubbio interpretativo riguardava se tale riduzione operasse automaticamente anche sui termini di costituzione delle parti.
L'art. 645 c.p.c. (fonte 1) menziona espressamente l'anticipazione dell'udienza e il rinvio all'art. 163-bis.
2. Il principio stabilito dalle Sezioni Unite n. 4135/2019 Con la sentenza n. 4135/2019, le Sezioni Unite hanno chiarito il rapporto tra l'esercizio della facoltà di dimezzare i termini a comparire e i termini di costituzione in giudizio:
Attribuisce principi specifici a una sentenza (Cass. 4135/2019) non contenuta nei documenti.
Dimezzamento dei termini di costituzione dell'opponente (attore): La riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente (da 10 a 5 giorni) avviene solo se l'opponente abbia effettivamente assegnato all'opposto un termine a comparire inferiore a quello legale previsto dall'art. 163-bis c.p.c. [Source 3, 4]. Se l'opponente assegna termini pieni, il suo termine per costituirsi resta di 10 giorni. Dimezzamento dei termini di costituzione dell'opposto (convenuto): Il principio cardine stabilito è che la riduzione del termine di costituzione del convenuto opposto (da 20 a 10 giorni, secondo la disciplina ante-Riforma Cartabia) è automatico effetto del dimezzamento dei termini a comparire operato dall'opponente.
Il riferimento al dimezzamento dei termini in relazione all'art. 163-bis c.p.c. è deducibile dal combinato disposto delle fonti 1 e 4.
3. Effetti della tardiva costituzione La tempestività della costituzione è strettamente legata all'art. 647 c.p.c. , che regola l'esecutorietà del decreto per mancata o ritardata attività dell'opponente.
L'art. 647 c.p.c. (fonte 5) disciplina effettivamente l'esecutorietà per mancata costituzione dell'opponente.
Le Sezioni Unite hanno precisato che: 1. Se l'opponente riduce i termini a comparire, deve costituirsi entro 5 giorni dalla notifica, a pena di improcedibilità dell'opposizione. 2. L'improcedibilità dell'opposizione ex art. 647 c.p.c. comporta che il decreto ingiuntivo acquisti efficacia di giudicato sostanziale.
L'effetto di definitività del decreto per mancata costituzione è previsto dall'art. 647 c.p.c. citato nella fonte 5.
4. Conclusioni operative Secondo l'orientamento consolidato dalle Sezioni Unite nel 2019: Verifica dei termini assegnati: È necessario controllare se l'atto di citazione in opposizione assegna termini liberi inferiori a quelli dell'art. 163-bis c.p.c. . Costituzione dell'opponente: Se i termini sono dimezzati, l'opponente deve iscrivere la causa a ruolo entro 5 giorni . Costituzione dell'opposto: L'opposto deve costituirsi nel termine ridotto per evitare le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., richiamato dall'art. 166 c.p.c. .
Il controllo dei termini liberi ex art. 163-bis c.p.c. è coerente con quanto riportato nella fonte 4.
Si noti che la disciplina dei termini di costituzione è stata sensibilmente modificata dal D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia), che ha elevato i termini a comparire a 120 giorni e il termine per la costituzione del convenuto a 70 giorni prima dell'udienza , pur mantenendo ferma la struttura del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. .
Il paragrafo riflette correttamente le modifiche del D.Lgs. 149/2022 riportate nelle note di aggiornamento degli artt. 166 e 163-bis.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
