Estensione obblighi informativi al fideiussore consumatore ex art. 124-bis TUB

Approfondimento editoriale
Il garante persona fisica di un mutuo bancario eccepisce la nullità della fideiussione per violazione del dovere di informazione precontrattuale della banca (art. 124-bis TUB), sostenendo di non essere stato informato della situazione di sovraindebitamento del debitore principale al momento della sottoscrizione. La banca replica che l'obbligo informativo riguarda solo il contratto di credito al consumo e non la garanzia accessoria. L'obbligo si estende al fideiussore consumatore?
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Fonti:

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·
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