Licenziamento per superamento del comporto e calcolo assenze art. 2110 c.c.
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è disciplinato dall'art. 2110 c.c., che garantisce al lavoratore il diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia per un tempo determinato, decorso il quale il datore di lavoro può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2118 c.c. 1 2.
Di seguito l'analisi dei criteri di calcolo e delle assenze computabili sulla base della normativa e dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
1. Inquadramento normativo del periodo di comporto
Il periodo di comporto rappresenta il limite temporale di tollerabilità delle assenze del lavoratore per motivi di salute. Esso può essere:
- Secco: riferito a un unico episodio morboso ininterrotto.
- Per sommatoria: riferito a una pluralità di episodi morbosi intervallati da rientri in servizio, calcolati in un arco temporale determinato (solitamente un triennio) 3.
La durata specifica del comporto è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva o agli usi 1.
2. Calcolo in caso di pluralità di contratti collettivi
In presenza di una pluralità di contratti collettivi potenzialmente applicabili, il criterio guida è sancito dall'art. 2077 c.c., il quale stabilisce che i contratti individuali devono uniformarsi alle disposizioni del contratto collettivo di categoria 4.
- Prevalenza del CCNL di categoria: Il calcolo del comporto deve seguire le regole del CCNL effettivamente applicato al rapporto di lavoro, che ne definisce la durata e l'arco temporale di riferimento (es. 12 mesi in un triennio mobile) 3 5.
- Condizioni più favorevoli: Eventuali clausole del contratto individuale possono derogare al CCNL solo se prevedono condizioni più favorevoli per il lavoratore (art. 2077, comma 2, c.c.) 4.
- Buona fede e correttezza: La Corte di Cassazione ha precisato che il datore di lavoro deve agire secondo buona fede nel fornire informazioni sul comporto maturato, evitando di indurre in errore il lavoratore sulla scadenza del periodo 6 7.
3. Assenze computabili ex art. 2110 c.c.
Ai fini del raggiungimento della soglia critica, non tutte le assenze hanno lo stesso valore legale:
- Malattie comuni: Tutte le assenze certificate per malattia rientrano nel computo 1.
- Giorni festivi e non lavorativi: In caso di malattie consecutive (senza ripresa dell'attività lavorativa tra un certificato e l'altro), i giorni festivi o i sabati inclusi nel periodo di assenza si presumono dovuti alla malattia e vengono computati nel comporto 6.
- Ferie e sospensione del comporto: Il lavoratore ha la facoltà di richiedere la fruizione delle ferie maturate per interrompere il decorso del comporto ed evitare il licenziamento. Se il datore accetta la richiesta di ferie, queste non possono essere successivamente imputate a malattia per giustificare il recesso 6 7.
- Aspettativa: Alcuni CCNL prevedono il diritto del lavoratore di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita una volta esaurito il comporto. Se tale richiesta è regolarmente inviata e ricevuta, il licenziamento intimato ignorando l'aspettativa è illegittimo 3 5.
- Esclusioni: Non sono computabili le assenze imputabili a responsabilità del datore di lavoro (es. mancata adozione di misure di sicurezza ex art. 2087 c.c.) o le assenze per gravidanza e puerperio nei limiti di legge 1.
4. Onere della prova e tutele
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al datore di lavoro provare l'avvenuto superamento del periodo di comporto e la natura delle assenze computate 8.
In caso di licenziamento intimato in violazione dell'art. 2110 c.c. (ovvero prima del reale superamento del periodo):
- Il licenziamento è considerato nullo o illegittimo a seconda della disciplina applicabile 9.
- Nel regime della "Legge Fornero" (per le aziende sopra i 15 dipendenti), la violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c. comporta la tutela reintegratoria attenuata (reintegra e risarcimento fino a 12 mensilità), come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 1599/2023) 10 11.
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Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è disciplinato dall'art. 2110 c.c., che garantisce al lavoratore il diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia per un tempo determinato, decorso il quale il datore di lavoro può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2118 c.c. [Source 1, 2].
L'art. 2110 c.c. disciplina la conservazione del posto per malattia e il rinvio all'art. 2118 c.c. per il recesso.
Di seguito l'analisi dei criteri di calcolo e delle assenze computabili sulla base della normativa e dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità.(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva che illustra l'oggetto dell'analisi senza riferimenti a fonti specifiche.
1. Inquadramento normativo del periodo di comporto Il periodo di comporto rappresenta il limite temporale di tollerabilità delle assenze del lavoratore per motivi di salute. Esso può essere: Secco: riferito a un unico episodio morboso ininterrotto. Per sommatoria: riferito a una pluralità di episodi morbosi intervallati da rientri in servizio, calcolati in un arco temporale determinato (solitamente un triennio) .(contesto generale)
La distinzione tra comporto secco e per sommatoria è una classificazione dottrinale e giurisprudenziale standard del diritto del lavoro.
La durata specifica del comporto è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva o agli usi .
L'art. 2110 c.c. rimanda esplicitamente alla legge, alle norme corporative (CCNL) e agli usi per la determinazione del periodo.
2. Calcolo in caso di pluralità di contratti collettivi In presenza di una pluralità di contratti collettivi potenzialmente applicabili, il criterio guida è sancito dall'art. 2077 c.c., il quale stabilisce che i contratti individuali devono uniformarsi alle disposizioni del contratto collettivo di categoria .
L'art. 2077 c.c. sancisce l'efficacia del contratto collettivo sui contratti individuali e l'obbligo di uniformazione.
Prevalenza del CCNL di categoria: Il calcolo del comporto deve seguire le regole del CCNL effettivamente applicato al rapporto di lavoro, che ne definisce la durata e l'arco temporale di riferimento (es. 12 mesi in un triennio mobile) [Source 14, 15]. Condizioni più favorevoli: Eventuali clausole del contratto individuale possono derogare al CCNL solo se prevedono condizioni più favorevoli per il lavoratore (art. 2077, comma 2, c.c.) . Buona fede e correttezza: La Corte di Cassazione ha precisato che il datore di lavoro deve agire secondo buona fede nel fornire informazioni sul comporto maturato, evitando di indurre in errore il lavoratore sulla scadenza del periodo [Source 12, 13].
L'art. 2077 c.c. prevede la sostituzione automatica delle clausole difformi salvo condizioni più favorevoli; le fonti 14/15 citano casi di applicazione del CCNL.
3. Assenze computabili ex art. 2110 c.c. Ai fini del raggiungimento della soglia critica, non tutte le assenze hanno lo stesso valore legale:
L'art. 2110 c.c. è la base normativa per il calcolo delle assenze tutelate per infortunio e malattia.
Malattie comuni: Tutte le assenze certificate per malattia rientrano nel computo . Giorni festivi e non lavorativi: In caso di malattie consecutive (senza ripresa dell'attività lavorativa tra un certificato e l'altro), i giorni festivi o i sabati inclusi nel periodo di assenza si presumono dovuti alla malattia e vengono computati nel comporto . Ferie e sospensione del comporto: Il lavoratore ha la facoltà di richiedere la fruizione delle ferie maturate per interrompere il decorso del comporto ed evitare il licenziamento. Se il datore accetta la richiesta di ferie, queste non possono essere successivamente imputate a malattia per giustificare il recesso [Source 12, 13]. Aspettativa: Alcuni CCNL prevedono il diritto del lavoratore di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita una volta esaurito il comporto. Se tale richiesta è regolarmente inviata e ricevuta, il licenziamento intimato ignorando l'aspettativa è illegittimo [Source 14, 15]. Esclusioni: Non sono computabili le assenze imputabili a responsabilità del datore di lavoro (es. mancata adozione di misure di sicurezza ex art. 2087 c.c.) o le assenze per gravidanza e puerperio nei limiti di legge .(contesto generale)
Il computo dei giorni festivi nel comporto in caso di malattia continuativa è un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità.
4. Onere della prova e tutele Ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al datore di lavoro provare l'avvenuto superamento del periodo di comporto e la natura delle assenze computate .
L'art. 2697 c.c. stabilisce l'onere della prova a carico di chi vuol far valere un diritto (in questo caso il datore di lavoro).
In caso di licenziamento intimato in violazione dell'art. 2110 c.c. (ovvero prima del reale superamento del periodo): Il licenziamento è considerato nullo o illegittimo a seconda della disciplina applicabile . Nel regime della "Legge Fornero" (per le aziende sopra i 15 dipendenti), la violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c. comporta la tutela reintegratoria attenuata (reintegra e risarcimento fino a 12 mensilità), come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 1599/2023) [Source 6, 7].
L'art. 18 L. 300/1970 disciplina le tutele contro il licenziamento illegittimo, incluse le violazioni del periodo di comporto.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
