Impugnazione estratto di ruolo e cartella: le Sezioni Unite 26283/2022
L'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente (o mai) notificata è stata profondamente ridefinita sia dall'intervento del legislatore nel 2021, sia dalla successiva pronuncia chiarificatrice delle Sezioni Unite.
1. Inquadramento normativo: la novella del 2021
La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 1, introdotto dal D.L. n. 146/2021. Tale norma ha sancito il principio generale di non impugnabilità dell'estratto di ruolo, limitando l'impugnazione diretta della cartella di pagamento non notificata (conosciuta tramite l'estratto) a tre specifiche ipotesi tassative, in cui il contribuente deve dimostrare un pregiudizio concreto:
- Necessità di partecipazione a una procedura di appalto;
- Riscossione di somme dovute da soggetti pubblici;
- Perdita di benefici nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Tale disposizione si pone in stretta correlazione con l'art. 100 c.p.c. 2, che subordina la proposizione di ogni domanda giudiziale alla sussistenza dell'interesse ad agire.
2. Il principio delle Sezioni Unite 26283/2022
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283/2022 3, ha confermato la legittimità costituzionale e la portata della riforma. I punti cardine dell'orientamento consolidato sono:
- Natura dell'estratto di ruolo: l'estratto di ruolo è un documento interno dell'Agente della Riscossione e non un atto impositivo; pertanto, non rientra nell'elenco degli atti autonomamente impugnabili previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 4.
- Limitazione dell'azione recuperatoria: l'impugnazione "recuperatoria" (ovvero il ricorso contro un atto non notificato di cui si è venuti a conoscenza casualmente) è ammessa solo se ricorrono le condizioni dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 1.
- Retroattività: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale limitazione ha natura processuale e si applica anche ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella del 2021.
3. Profili processuali e termini
Al di fuori delle ipotesi tassative sopra citate, il contribuente non può agire preventivamente contro l'estratto di ruolo, ma deve attendere la notifica del primo atto successivo (ad esempio un preavviso di fermo, un'ipoteca o un atto di pignoramento). In quel momento, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 4, sarà possibile impugnare l'atto notificato unitamente a quelli precedenti che si assumono non notificati.
Resta fermo che, qualora l'impugnazione sia ammissibile, il ricorso deve essere proposto entro il termine di sessanta giorni, come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 5.
4. Conclusione operativa
Attualmente, l'impugnazione dell'estratto di ruolo finalizzata a far valere il vizio di notifica della cartella è:
- Inammissibile per difetto di interesse ad agire, se proposta in via generale al solo fine di eliminare il debito dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
- Ammissibile esclusivamente se il ricorrente allega e prova una delle situazioni di pregiudizio specifico indicate dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 1.
In assenza di tali presupposti, il diritto alla difesa non è negato, ma "differito" al momento in cui l'Amministrazione compirà un atto materiale di riscossione o un atto cautelare.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
L'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente (o mai) notificata è stata profondamente ridefinita sia dall'intervento del legislatore nel 2021, sia dalla successiva pronuncia chiarificatrice delle Sezioni Unite.(contesto generale)
Introduzione di contesto generale sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale del tema, senza citazioni specifiche di articoli o sentenze.
1. Inquadramento normativo: la novella del 2021 La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 , introdotto dal D.L. n. 146/2021. Tale norma ha sancito il principio generale di non impugnabilità dell'estratto di ruolo, limitando l'impugnazione diretta della cartella di pagamento non notificata (conosciuta tramite l'estratto) a tre specifiche ipotesi tassative, in cui il contribuente deve dimostrare un pregiudizio concreto: Necessità di partecipazione a una procedura di appalto; Riscossione di somme dovute da soggetti pubblici; Perdita di benefici nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Il paragrafo cita correttamente l'art. 12, comma 4-bis del D.P.R. 602/1973 come fonte della disciplina sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Tale disposizione si pone in stretta correlazione con l'art. 100 c.p.c. , che subordina la proposizione di ogni domanda giudiziale alla sussistenza dell'interesse ad agire.
L'art. 100 c.p.c. citato disciplina effettivamente l'interesse ad agire come condizione dell'azione giudiziale.
2. Il principio delle Sezioni Unite 26283/2022 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283/2022 , ha confermato la legittimità costituzionale e la portata della riforma. I punti cardine dell'orientamento consolidato sono: Natura dell'estratto di ruolo: l'estratto di ruolo è un documento interno dell'Agente della Riscossione e non un atto impositivo; pertanto, non rientra nell'elenco degli atti autonomamente impugnabili previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 . Limitazione dell'azione recuperatoria: l'impugnazione "recuperatoria" (ovvero il ricorso contro un atto non notificato di cui si è venuti a conoscenza casualmente) è ammessa solo se ricorrono le condizioni dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 . Retroattività: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale limitazione ha natura processuale e si applica anche ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella del 2021.
La sentenza Cass. Sez. Un. 26283/2022 è presente tra le fonti e il paragrafo ne riassume correttamente la portata interpretativa.
3. Profili processuali e termini Al di fuori delle ipotesi tassative sopra citate, il contribuente non può agire preventivamente contro l'estratto di ruolo, ma deve attendere la notifica del primo atto successivo (ad esempio un preavviso di fermo, un'ipoteca o un atto di pignoramento). In quel momento, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 , sarà possibile impugnare l'atto notificato unitamente a quelli precedenti che si assumono non notificati.
L'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti impugnabili e la natura differita dell'impugnazione per vizi di notifica.
Resta fermo che, qualora l'impugnazione sia ammissibile, il ricorso deve essere proposto entro il termine di sessanta giorni, come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 .
L'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 stabilisce espressamente il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso.
4. Conclusione operativa Attualmente, l'impugnazione dell'estratto di ruolo finalizzata a far valere il vizio di notifica della cartella è: 1. Inammissibile per difetto di interesse ad agire, se proposta in via generale al solo fine di eliminare il debito dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. 2. Ammissibile esclusivamente se il ricorrente allega e prova una delle situazioni di pregiudizio specifico indicate dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 .(contesto generale)
Sintesi operativa basata sui principi giuridici generali derivanti dall'applicazione delle norme precedentemente citate.
In assenza di tali presupposti, il diritto alla difesa non è negato, ma "differito" al momento in cui l'Amministrazione compirà un atto materiale di riscossione o un atto cautelare.(contesto generale)
Spiegazione del concetto di tutela differita, principio cardine del sistema di giustizia tributaria in assenza di atti lesivi attuali.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
