Nullità fideiussione omnibus e antitrust: la sentenza 6626/2022
In tema di fideiussione omnibus e violazione della normativa antitrust, la Cassazione, sez. V, n. 6626/2022 1 si inserisce nel solco tracciato dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021 2, precisando i profili della nullità e i relativi oneri probatori.
Di seguito si delineano i principi cardine applicabili alla fattispecie:
1. Fondamento della nullità: l'intesa a monte
Il divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza è sancito dall'art. 2 della L. n. 287/1990 3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i contratti di fideiussione "a valle", che riproducano le clausole dello schema ABI dichiarato nullo dall'Autorità Garante (in particolare le clausole di "sopravvivenza", "riviviscenza" e "rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c."), costituiscono lo sbocco dell'intesa vietata 2.
2. Tipologia di vizio: la nullità parziale
L'orientamento consolidato, ribadito dalla giurisprudenza citata, prevede che la riproduzione dello schema illecito determini una nullità parziale del contratto di fideiussione.
- Conservazione del contratto: Ai sensi dell'art. 1419 c.c. 4, la nullità delle singole clausole non travolge l'intero negozio a meno che non si provi che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita da nullità.
- Tutela del garante: Generalmente, la nullità delle clausole sfavorevoli al fideiussore (come la deroga all'art. 1957 c.c.) non impedisce la validità della garanzia per la parte residua, in quanto l'interesse del creditore e dello stesso garante alla prestazione della garanzia permane 2.
3. Profili probatori ex art. 2697 c.c.
La sentenza n. 6626/2022 1 specifica l'onere della prova gravante sul fideiussore che intenda far valere il vizio, in conformità all'art. 2697 c.c. 5:
- Prova dell'intesa: Il garante deve dimostrare l'esistenza di un'intesa illecita a monte, fornendo prova che il contratto specifico sia stato stipulato in attuazione di tale intesa.
- Valenza del provvedimento Banca d'Italia: Il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 costituisce una "prova privilegiata" dell'illiceità dello schema ABI, ma il fideiussore deve comunque allegare e dimostrare la coincidenza testuale tra le clausole del proprio contratto e quelle dello schema censurato 2 1.
4. Conseguenze operative: l'art. 1957 c.c.
Una delle ricadute più rilevanti della nullità della clausola di deroga è la riespansione dell'art. 1957 c.c. Ciò comporta che il creditore decade dal diritto verso il fideiussore se non propone le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, tutelando così il garante dall'inerzia del creditore 2.
In sintesi, la giurisprudenza del 2022 conferma che la fideiussione omnibus 6 resta valida ed efficace, ma viene depurata delle clausole antitrust illecite, garantendo un equilibrio tra le esigenze di credito e la tutela della concorrenza 2 1.
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Fonti:
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Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
In tema di fideiussione omnibus e violazione della normativa antitrust, la Cassazione, sez. V, n. 6626/2022 si inserisce nel solco tracciato dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021 , precisando i profili della nullità e i relativi oneri probatori.
Il paragrafo introduce correttamente il tema della fideiussione omnibus citando le Sezioni Unite n. 41994/2021 e la Cass. 6626/2022 presenti nelle fonti.
Di seguito si delineano i principi cardine applicabili alla fattispecie:(contesto generale)
Si tratta di una frase di raccordo puramente introduttiva che non contiene affermazioni di fatto o di diritto specifiche.
1. Fondamento della nullità: l'intesa a monte Il divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza è sancito dall'art. 2 della L. n. 287/1990 . La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i contratti di fideiussione "a valle", che riproducano le clausole dello schema ABI dichiarato nullo dall'Autorità Garante (in particolare le clausole di "sopravvivenza", "riviviscenza" e "rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c."), costituiscono lo sbocco dell'intesa vietata .
Il riferimento all'art. 2 L. 287/1990 e alla nullità delle clausole ABI (sopravvivenza, riviviscenza) è coerente con la fonte 3 e la giurisprudenza citata.
2. Tipologia di vizio: la nullità parziale L'orientamento consolidato, ribadito dalla giurisprudenza citata, prevede che la riproduzione dello schema illecito determini una nullità parziale del contratto di fideiussione. Conservazione del contratto: Ai sensi dell'art. 1419 c.c. , la nullità delle singole clausole non travolge l'intero negozio a meno che non si provi che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita da nullità. Tutela del garante: Generalmente, la nullità delle clausole sfavorevoli al fideiussore (come la deroga all'art. 1957 c.c.) non impedisce la validità della garanzia per la parte residua, in quanto l'interesse del creditore e dello stesso garante alla prestazione della garanzia permane .
L'applicazione dell'art. 1419 c.c. per la nullità parziale e il principio di conservazione del contratto sono direttamente supportati dal testo della fonte 4.
3. Profili probatori ex art. 2697 c.c. La sentenza n. 6626/2022 specifica l'onere della prova gravante sul fideiussore che intenda far valere il vizio, in conformità all'art. 2697 c.c. : Prova dell'intesa: Il garante deve dimostrare l'esistenza di un'intesa illecita a monte, fornendo prova che il contratto specifico sia stato stipulato in attuazione di tale intesa. Valenza del provvedimento Banca d'Italia: Il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 costituisce una "prova privilegiata" dell'illiceità dello schema ABI, ma il fideiussore deve comunque allegare e dimostrare la coincidenza testuale tra le clausole del proprio contratto e quelle dello schema censurato [Source 1, Source 2].
Il paragrafo correla correttamente l'onere della prova in capo al fideiussore al contenuto dell'art. 2697 c.c. e alla citata sentenza 6626/2022.
4. Conseguenze operative: l'art. 1957 c.c. Una delle ricadute più rilevanti della nullità della clausola di deroga è la riespansione dell'art. 1957 c.c. Ciò comporta che il creditore decade dal diritto verso il fideiussore se non propone le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, tutelando così il garante dall'inerzia del creditore .
Il testo dell'art. 1957 c.c. non è presente tra le fonti fornite, rendendo l'intera spiegazione sulle decadenze semestrali non verificabile.
In sintesi, la giurisprudenza del 2022 conferma che la fideiussione omnibus resta valida ed efficace, ma viene depurata delle clausole antitrust illecite, garantendo un equilibrio tra le esigenze di credito e la tutela della concorrenza [Source 1, Source 2].
Sintesi coerente con le fonti 1 e 2 riguardo alla validità della fideiussione depurata dalle clausole nulle.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
