Diffamazione online: il centro d'interessi ex art. 7 Reg. UE 1215/2012
Per radicare la giurisdizione italiana per l'intero danno derivante da diffamazione online subita da una persona giuridica, superando il criterio del foro del convenuto (Germania), è necessario fare leva sull'interpretazione evolutiva fornita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) in merito all'art. 7, punto 2, del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis).
Di seguito l'analisi del quadro normativo e giurisprudenziale applicabile:
1. Il criterio del "Centro degli Interessi" per le Persone Giuridiche
Originariamente stabilito per le persone fisiche nel caso eDate Advertising 1, il criterio del "centro degli interessi" consente alla vittima di un illecito commesso su internet di agire per l'intero danno subito davanti ai giudici dello Stato membro in cui essa ha, appunto, il proprio centro d'interessi.
Per le persone giuridiche che lamentano una diffamazione online (o una denigrazione commerciale), la CGUE ha chiarito nella sentenza Bolagsupplysningen (C-194/16) 1 che il centro d'interessi deve coincidere con il luogo in cui l'azienda esercita la parte essenziale della sua attività economica. Generalmente, questo luogo si identifica con:
- La sede sociale, se vi viene esercitata l'attività principale.
- In alternativa, il luogo in cui si trova il fulcro della sua reputazione commerciale, ovvero dove l'impatto economico dell'articolo diffamatorio è maggiormente percepito.
2. Ambito della giurisdizione: l'intero danno vs. danni localizzati
In base all'art. 7 n. 2 del Reg. 1215/2012, lei dispone di due opzioni per incardinare l'azione in Italia:
- Foro del centro degli interessi (Italia): Se dimostra che il centro degli interessi dell'azienda è in Italia, i giudici italiani avranno competenza a conoscere della domanda di risarcimento per la totalità dei danni (sia patrimoniali che non patrimoniali) subiti nell'intera Unione Europea 1.
- Foro dell'evento dannoso (criterio della "focalizzazione"): Se non riuscisse a provare il centro d'interessi, potrebbe agire in Italia solo per i danni verificatisi nel territorio nazionale, a condizione che il contenuto diffamatorio sia stato accessibile in Italia (criterio della localizzazione del danno) 1. Tuttavia, questa opzione non le permetterebbe di richiedere l'intero danno europeo in un'unica sede.
3. Azioni di rettifica e danni patrimoniali (Caso Gtflix Tv)
La giurisprudenza più recente (sentenza Gtflix Tv, C-251/20) 1 ha confermato che, mentre la domanda di rettifica o soppressione delle informazioni deve essere proposta davanti al giudice con competenza sull'intero danno (centro d'interessi o foro del convenuto), la richiesta di risarcimento del solo danno patrimoniale può essere frazionata davanti ai giudici degli Stati in cui il contenuto è stato accessibile, limitatamente al danno ivi prodotto. Tuttavia, nel Suo caso, l'obiettivo è l'intero danno; pertanto, la strategia deve vertere esclusivamente sulla prova del centro d'interessi in Italia.
4. Riferimenti nazionali e presupposti di merito
In ambito italiano, la giurisprudenza di legittimità richiama costantemente i criteri europei, resi operativi dall'art. 3 della Legge 218/1995, che rinvia ai criteri di competenza stabiliti dalle convenzioni internazionali (oggi Regolamenti) anche quando il convenuto non sia domiciliato in uno Stato contraente 2.
Sul piano del merito, l'azione si fonderà su:
- Art. 2043 c.c.: Per la responsabilità extracontrattuale derivante da fatto illecito (diffamazione) che cagiona un danno ingiusto 3.
- Art. 595 c.p.: Quale parametro per definire l'illiceità della condotta, specialmente se l'offesa è recata col mezzo della pubblicità o del web, configurando l'ipotesi aggravata 4.
Strategia Consigliata
Per radicare la giurisdizione italiana per l'intero danno:
- Documentare che la sede legale e operativa dell'azienda è in Italia.
- Provare che il mercato di riferimento e il fatturato principale sono generati in Italia, rendendo il territorio nazionale il "centro d'interessi" economico e reputazionale.
- Allegare che l'articolo, pur se pubblicato su un server tedesco, è scritto in una lingua accessibile o tratta argomenti che colpiscono direttamente gli interessi italiani della società.
In questo modo, il giudice italiano potrà dichiararsi competente per l'intero risarcimento, rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione basata sulla localizzazione del server o sulla sede del convenuto.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
Per radicare la giurisdizione italiana per l'intero danno derivante da diffamazione online subita da una persona giuridica, superando il criterio del foro del convenuto (Germania), è necessario fare leva sull'interpretazione evolutiva fornita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) in merito all'art. 7, punto 2, del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis).
Il riferimento all'art. 7, punto 2 del Reg. (UE) 1215/2012 non è presente nelle fonti fornite.
Di seguito l'analisi del quadro normativo e giurisprudenziale applicabile:(contesto generale)
Paragrafo introduttivo che descrive la struttura dell'analisi senza citare dati o fonti specifiche.
1. Il criterio del "Centro degli Interessi" per le Persone Giuridiche Originariamente stabilito per le persone fisiche nel caso eDate Advertising , il criterio del "centro degli interessi" consente alla vittima di un illecito commesso su internet di agire per l'intero danno subito davanti ai giudici dello Stato membro in cui essa ha, appunto, il proprio centro d'interessi.
Il caso eDate Advertising e il relativo criterio del centro degli interessi non compaiono nelle fonti.
Per le persone giuridiche che lamentano una diffamazione online (o una denigrazione commerciale), la CGUE ha chiarito nella sentenza Bolagsupplysningen (C-194/16) che il centro d'interessi deve coincidere con il luogo in cui l'azienda esercita la parte essenziale della sua attività economica. Generalmente, questo luogo si identifica con: La sede sociale, se vi viene esercitata l'attività principale. In alternativa, il luogo in cui si trova il fulcro della sua reputazione commerciale, ovvero dove l'impatto economico dell'articolo diffamatorio è maggiormente percepito.
La sentenza Bolagsupplysningen (C-194/16) non è contenuta nei materiali di riferimento.
2. Ambito della giurisdizione: l'intero danno vs. danni localizzati In base all'art. 7 n. 2 del Reg. 1215/2012, lei dispone di due opzioni per incardinare l'azione in Italia: 1. Foro del centro degli interessi (Italia): Se dimostra che il centro degli interessi dell'azienda è in Italia, i giudici italiani avranno competenza a conoscere della domanda di risarcimento per la totalità dei danni (sia patrimoniali che non patrimoniali) subiti nell'intera Unione Europea . 2. Foro dell'evento dannoso (criterio della "focalizzazione"): Se non riuscisse a provare il centro d'interessi, potrebbe agire in Italia solo per i danni verificatisi nel territorio nazionale, a condizione che il contenuto diffamatorio sia stato accessibile in Italia (criterio della localizzazione del danno) . Tuttavia, questa opzione non le permetterebbe di richiedere l'intero danno europeo in un'unica sede.
La spiegazione dell'art. 7 n. 2 del Reg. 1215/2012 non è supportata dalle fonti fornite.
3. Azioni di rettifica e danni patrimoniali (Caso Gtflix Tv) La giurisprudenza più recente (sentenza Gtflix Tv, C-251/20) ha confermato che, mentre la domanda di rettifica o soppressione delle informazioni deve essere proposta davanti al giudice con competenza sull'intero danno (centro d'interessi o foro del convenuto), la richiesta di risarcimento del solo danno patrimoniale può essere frazionata davanti ai giudici degli Stati in cui il contenuto è stato accessibile, limitatamente al danno ivi prodotto. Tuttavia, nel Suo caso, l'obiettivo è l'intero danno; pertanto, la strategia deve vertere esclusivamente sulla prova del centro d'interessi in Italia.
Il caso Gtflix Tv (C-251/20) non è presente nelle fonti fornite.
4. Riferimenti nazionali e presupposti di merito In ambito italiano, la giurisprudenza di legittimità richiama costantemente i criteri europei, resi operativi dall'art. 3 della Legge 218/1995, che rinvia ai criteri di competenza stabiliti dalle convenzioni internazionali (oggi Regolamenti) anche quando il convenuto non sia domiciliato in uno Stato contraente .
L'art. 3 della Legge 218/1995 citato trova parziale riscontro nella Fonte [1], che tratta la giurisdizione italiana e i rinvii a convenzioni.
Sul piano del merito, l'azione si fonderà su: Art. 2043 c.c.: Per la responsabilità extracontrattuale derivante da fatto illecito (diffamazione) che cagiona un danno ingiusto . Art. 595 c.p.: Quale parametro per definire l'illiceità della condotta, specialmente se l'offesa è recata col mezzo della pubblicità o del web, configurando l'ipotesi aggravata .
Il paragrafo cita correttamente l'art. 2043 c.c. (Fonte 2) e l'art. 595 c.p. (Fonte 3) coerentemente con il loro testo.
Strategia Consigliata Per radicare la giurisdizione italiana per l'intero danno: 1. Documentare che la sede legale e operativa dell'azienda è in Italia. 2. Provare che il mercato di riferimento e il fatturato principale sono generati in Italia, rendendo il territorio nazionale il "centro d'interessi" economico e reputazionale. 3. Allegare che l'articolo, pur se pubblicato su un server tedesco, è scritto in una lingua accessibile o tratta argomenti che colpiscono direttamente gli interessi italiani della società.(contesto generale)
Fornisce consigli strategici procedurali basati su concetti giuridici generali senza citare fonti specifiche.
In questo modo, il giudice italiano potrà dichiararsi competente per l'intero risarcimento, rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione basata sulla localizzazione del server o sulla sede del convenuto.(contesto generale)
Conclusione generale sull'esito della strategia legale basata su principi di diritto internazionale privato.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
