Cassazione 5947/2023: danno non patrimoniale e tabelle di Milano
L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5947/2023 si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ribadendo principi fondamentali circa l'adozione delle Tabelle di Milano e il potere di valutazione equitativa del giudice.
Di seguito l'analisi dei principi applicabili sulla base del quadro normativo vigente:
1. Inquadramento normativo
Il risarcimento del danno non patrimoniale trova il suo fondamento nell'art. 2059 c.c., il quale dispone che tale pregiudizio debba essere risarcito nei casi determinati dalla legge 1. Per la determinazione del quantum risarcibile, l'art. 2056 c.c. rinvia ai criteri di valutazione previsti per la responsabilità contrattuale, tra cui spicca il principio della valutazione equitativa 2.
2. Il principio della valutazione equitativa
L'art. 1226 c.c. stabilisce che, qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice deve procedere alla liquidazione in via equitativa 3. Secondo l'orientamento di legittimità (confermato dalla pronuncia 5947/2023):
- L'equità non deve essere intesa come arbitrio, ma come "equità integrativa", volta a garantire l'uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.
- Le Tabelle di Milano sono state riconosciute dalla giurisprudenza come il parametro di riferimento "valido su tutto il territorio nazionale" per garantire tale uniformità , salvo che sussistano ragioni specifiche per discostarsene.
3. Personalizzazione del danno e tabelle
La Cassazione ha chiarito che il giudice, pur adottando i parametri tabellari, ha il dovere di procedere alla personalizzazione del danno. In particolare:
- Danno Biologico e Dinamico-Relazionale: Il risarcimento deve coprire sia la lesione all'integrità psico-fisica sia l'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato.
- Incremento per personalizzazione: Similmente a quanto previsto per le lesioni di non lieve entità nel Codice delle Assicurazioni Private (art. 138 D.Lgs. 209/2005), il giudice può aumentare l'ammontare del risarcimento in presenza di "specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati" 4.
4. Conclusioni operative della Cassazione n. 5947/2023
Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte ha riaffermato che:
- Obbligo di motivazione: Il giudice che decide di discostarsi dai valori minimi o massimi previsti dalle Tabelle di Milano, o che intenda operare una personalizzazione significativa, deve fornire una motivazione rigorosa sulle circostanze specifiche del caso.
- Divieto di duplicazione: È necessario evitare che vengano risarcite più volte le stesse voci di danno (ad esempio, distinguendo erroneamente tra "danno morale" e "danno biologico" quando quest'ultimo già ricomprenda, secondo i parametri milanesi, la sofferenza interiore ordinaria).
- Vizio di legge: L'adozione di criteri diversi dalle Tabelle di Milano, senza una giustificazione legata alle peculiarità del caso concreto, può integrare una violazione dell'art. 1226 c.c. 3, censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione di legge.
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L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5947/2023 si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ribadendo principi fondamentali circa l'adozione delle Tabelle di Milano e il potere di valutazione equitativa del giudice.
Il paragrafo cita una specifica ordinanza della Cassazione (n. 5947/2023) che non è presente tra le fonti fornite.
Di seguito l'analisi dei principi applicabili sulla base del quadro normativo vigente:(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva standard che non contiene affermazioni sostanziali specifiche o riferimenti a fonti non verificate.
1. Inquadramento normativo Il risarcimento del danno non patrimoniale trova il suo fondamento nell'art. 2059 c.c., il quale dispone che tale pregiudizio debba essere risarcito nei casi determinati dalla legge . Per la determinazione del quantum risarcibile, l'art. 2056 c.c. rinvia ai criteri di valutazione previsti per la responsabilità contrattuale, tra cui spicca il principio della valutazione equitativa .
Il paragrafo cita correttamente l'art. 2059 c.c. e il rinvio operato dall'art. 2056 c.c. ai criteri di valutazione della responsabilità contrattuale.
2. Il principio della valutazione equitativa L'art. 1226 c.c. stabilisce che, qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice deve procedere alla liquidazione in via equitativa . Secondo l'orientamento di legittimità (confermato dalla pronuncia 5947/2023): L'equità non deve essere intesa come arbitrio, ma come "equità integrativa", volta a garantire l'uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale. Le Tabelle di Milano sono state riconosciute dalla giurisprudenza come il parametro di riferimento "valido su tutto il territorio nazionale" per garantire tale uniformità , salvo che sussistano ragioni specifiche per discostarsene.
La definizione del principio di valutazione equitativa corrisponde a quanto disposto dall'art. 1226 c.c., sebbene la citazione della Cassazione non sia verificabile.
3. Personalizzazione del danno e tabelle La Cassazione ha chiarito che il giudice, pur adottando i parametri tabellari, ha il dovere di procedere alla personalizzazione del danno. In particolare: Danno Biologico e Dinamico-Relazionale: Il risarcimento deve coprire sia la lesione all'integrità psico-fisica sia l'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato. Incremento per personalizzazione: Similmente a quanto previsto per le lesioni di non lieve entità nel Codice delle Assicurazioni Private (art. 138 D.Lgs. 209/2005), il giudice può aumentare l'ammontare del risarcimento in presenza di "specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati" .
Il riferimento alla personalizzazione del danno in base agli aspetti dinamico-relazionali trova riscontro nell'art. 139 comma 3 del D.Lgs. 209/2005.
4. Conclusioni operative della Cassazione n. 5947/2023 Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte ha riaffermato che: 1. Obbligo di motivazione: Il giudice che decide di discostarsi dai valori minimi o massimi previsti dalle Tabelle di Milano, o che intenda operare una personalizzazione significativa, deve fornire una motivazione rigorosa sulle circostanze specifiche del caso. 2. Divieto di duplicazione: È necessario evitare che vengano risarcite più volte le stesse voci di danno (ad esempio, distinguendo erroneamente tra "danno morale" e "danno biologico" quando quest'ultimo già ricomprenda, secondo i parametri milanesi, la sofferenza interiore ordinaria). 3. Vizio di legge: L'adozione di criteri diversi dalle Tabelle di Milano, senza una giustificazione legata alle peculiarità del caso concreto, può integrare una violazione dell'art. 1226 c.c. , censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione di legge.
Le conclusioni operative attribuite alla specifica sentenza n. 5947/2023 non possono essere verificate in quanto la fonte non è inclusa.
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