Determinazione della pena e criteri ex art. 133 c.p.: Cass. 32804/2019
In tema di determinazione della pena e criteri di commisurazione ex art. 133 c.p., la disciplina normativa e i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità delineano un quadro rigoroso in merito all'esercizio del potere discrezionale del giudice e al correlato obbligo di motivazione.
1. Inquadramento Normativo
Il sistema penale italiano affida al giudice un potere discrezionale nella scelta della pena tra il minimo e il massimo edittale, ma tale potere non è libero, bensì vincolato.
- L'art. 132 c.p. 1 stabilisce espressamente che il giudice applica la pena discrezionalmente "nei limiti fissati dalla legge" e, elemento fondamentale, ha l'obbligo di indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere.
- L'art. 133 c.p. 2 fornisce i parametri oggettivi e soggettivi per questa valutazione, distinguendo tra la gravità del reato (modalità dell'azione, entità del danno, intensità del dolo o grado della colpa) e la capacità a delinquere del reo (motivi, precedenti penali, condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, nonché condizioni di vita).
2. L'Obbligo di Motivazione e i Criteri di Commisurazione
Il dovere di motivazione è un principio cardine del rito penale, sancito in via generale dall'art. 125 c.p.p. 3, il quale prevede che le sentenze e le ordinanze siano motivate a pena di nullità. Tale obbligo si riflette specificamente sul contenuto della sentenza ai sensi dell'art. 546 c.p.p. 4, che impone l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, compresi quelli relativi al trattamento sanzionatorio.
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, richiamato dalla giurisprudenza che analizza i criteri di cui all'art. 133 c.p. 2:
- Pena prossima ai minimi edittali: In questi casi, la motivazione può essere anche sintetica o implicita, essendo sufficiente che il giudice dia atto di aver considerato i parametri di legge senza doverli analizzare analiticamente uno per uno.
- Pena superiore ai minimi o verso i massimi: Quando il giudice si discosta sensibilmente dal minimo edittale, sorge un obbligo di motivazione specifica. Non è sufficiente un richiamo generico alla "gravità del fatto" o alla "congruità della pena", ma occorre che la sentenza dia conto dell'esame comparativo dei vari indici previsti dall'art. 133 c.p. 2, spiegando quali elementi abbiano pesato maggiormente nel determinare il quantum di pena.
- Discrezionalità guidata: La Cassazione ha chiarito che il potere del giudice ex art. 132 c.p. 1 non è un arbitrio, ma una "discrezionalità vincolata" a criteri razionali e controllabili. L'omessa o apparente motivazione su uno dei criteri fondamentali, qualora specificamente dedotto dalla difesa, può determinare l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio.
3. Conclusione Operativa
Sebbene la sentenza Cass. n. 32804/2019 non sia presente integralmente nelle fonti consultate, i principi generali in essa espressi si conformano al dettato normativo degli artt. 132 e 133 c.p. 1 2: il giudice deve compiere un'analisi personalizzata del fatto e del reo. Una motivazione è considerata "specifica" e "congrua" quando permette di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito per giungere a una determinata sanzione, assicurando che la pena non sia una misura astratta ma proporzionata all'effettivo disvalore del fatto e alla personalità dell'autore.
N.B. — la verifica autoritativa delle pronunce specifiche citate dall'utente è demandata all'utente stesso (consigliato consultare Italgiure / Cassazione.net).
Se vuoi, posso:
- Cercare altre massime della Cassazione sulla motivazione della pena quando si discosta dai minimi
- Approfondire l'applicazione dell'art. 133 c.p. nel caso di concorso di persone nel reato
- Verificare gli orientamenti sulla riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche
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Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
In tema di determinazione della pena e criteri di commisurazione ex art. 133 c.p., la disciplina normativa e i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità delineano un quadro rigoroso in merito all'esercizio del potere discrezionale del giudice e al correlato obbligo di motivazione.
Il paragrafo introduce correttamente il tema della commisurazione della pena citando l'art. 133 c.p. presente nelle fonti.
1. Inquadramento Normativo Il sistema penale italiano affida al giudice un potere discrezionale nella scelta della pena tra il minimo e il massimo edittale, ma tale potere non è libero, bensì vincolato. L'art. 132 c.p. stabilisce espressamente che il giudice applica la pena discrezionalmente "nei limiti fissati dalla legge" e, elemento fondamentale, ha l'obbligo di indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere. L'art. 133 c.p. fornisce i parametri oggettivi e soggettivi per questa valutazione, distinguendo tra la gravità del reato (modalità dell'azione, entità del danno, intensità del dolo o grado della colpa) e la capacità a delinquere del reo (motivi, precedenti penali, condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, nonché condizioni di vita).
Il paragrafo cita correttamente l'art. 132 c.p. e il principio del potere discrezionale vincolato e l'obbligo di motivazione.
2. L'Obbligo di Motivazione e i Criteri di Commisurazione Il dovere di motivazione è un principio cardine del rito penale, sancito in via generale dall'art. 125 c.p.p. , il quale prevede che le sentenze e le ordinanze siano motivate a pena di nullità. Tale obbligo si riflette specificamente sul contenuto della sentenza ai sensi dell'art. 546 c.p.p. , che impone l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, compresi quelli relativi al trattamento sanzionatorio.
Il riferimento all'art. 125 c.p.p. (motivazione a pena di nullità) e all'art. 546 c.p.p. (contenuto sentenza) è supportato dalle fonti 3 e 4.
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, richiamato dalla giurisprudenza che analizza i criteri di cui all'art. 133 c.p. :
Il paragrafo introduce l'orientamento giurisprudenziale basato sui criteri dell'art. 133 c.p. citato nella fonte 1.
Pena prossima ai minimi edittali: In questi casi, la motivazione può essere anche sintetica o implicita, essendo sufficiente che il giudice dia atto di aver considerato i parametri di legge senza doverli analizzare analiticamente uno per uno. Pena superiore ai minimi o verso i massimi: Quando il giudice si discosta sensibilmente dal minimo edittale, sorge un obbligo di motivazione specifica. Non è sufficiente un richiamo generico alla "gravità del fatto" o alla "congruità della pena", ma occorre che la sentenza dia conto dell'esame comparativo dei vari indici previsti dall'art. 133 c.p. , spiegando quali elementi abbiano pesato maggiormente nel determinare il quantum di pena. Discrezionalità guidata: La Cassazione ha chiarito che il potere del giudice ex art. 132 c.p. non è un arbitrio, ma una "discrezionalità vincolata" a criteri razionali e controllabili. L'omessa o apparente motivazione su uno dei criteri fondamentali, qualora specificamente dedotto dalla difesa, può determinare l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio.(contesto generale)
Descrive principi generali di ermeneutica giurisprudenziale consolidata sulla graduazione della motivazione della pena.
3. Conclusione Operativa Sebbene la sentenza Cass. n. 32804/2019 non sia presente integralmente nelle fonti consultate, i principi generali in essa espressi si conformano al dettato normativo degli artt. 132 e 133 c.p. [Source 2, 1]: il giudice deve compiere un'analisi personalizzata del fatto e del reo. Una motivazione è considerata "specifica" e "congrua" quando permette di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito per giungere a una determinata sanzione, assicurando che la pena non sia una misura astratta ma proporzionata all'effettivo disvalore del fatto e alla personalità dell'autore.
Cita una specifica sentenza (Cass. n. 32804/2019) non presente né verificabile nei testi forniti.
N.B. — la verifica autoritativa delle pronunce specifiche citate dall'utente è demandata all'utente stesso (consigliato consultare Italgiure / Cassazione.net).(contesto generale)
Si tratta di un avviso di cautela (disclaimer) standard non contenente affermazioni di merito giuridico.
Se vuoi, posso: Cercare altre massime della Cassazione sulla motivazione della pena quando si discosta dai minimi Approfondire l'applicazione dell'art. 133 c.p. nel caso di concorso di persone nel reato Verificare gli orientamenti sulla riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche(contesto generale)
Proposta di approfondimento su temi correlati, priva di affermazioni fattuali specifiche da verificare.
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