Attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e Cassazione n. 3680/2019
La sentenza Cass. n. 3680/2019 non risulta presente nelle mie fonti. Le disposizioni normative e i principi di legittimità più affini al tema che ho consultato sono l'art. 62-bis c.p. 1, l'art. 133 c.p. 2, l'art. 69 c.p. 3 e le norme processuali in tema di motivazione 4 5.
Di seguito si analizza il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla concessione delle attenuanti generiche e all'obbligo di motivazione.
1. Inquadramento normativo: le circostanze attenuanti generiche
L'istituto delle circostanze attenuanti generiche, disciplinato dall'art. 62-bis c.p. 1, attribuisce al giudice il potere discrezionale di prendere in considerazione circostanze diverse da quelle tipizzate dall'art. 62 c.p., qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Tali circostanze sono considerate, ai fini del calcolo, come una sola circostanza 1.
La valutazione del giudice deve fondarsi sui criteri indicati dall'art. 133 c.p. 2, che distinguono tra:
- Gravità del reato: desunta dalle modalità dell'azione, dalla gravità del danno o del pericolo, e dall'intensità del dolo o grado della colpa 2.
- Capacità a delinquere: desunta dai motivi a delinquere, dai precedenti penali, dalla condotta antecedente, contemporanea o susseguente al reato e dalle condizioni di vita del reo 2.
È importante notare che, a seguito di un intervento della Corte Costituzionale, non può essere preclusa al giudice la valutazione della condotta del reo susseguente al reato ai fini delle generiche 1. Tuttavia, l'assenza di precedenti penali non può, da sola, costituire fondamento per la loro concessione 1.
2. Il regime del concorso e del bilanciamento
Quando le attenuanti generiche concorrono con circostanze aggravanti, si applica il giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 c.p. 3. Il giudice deve stabilire se vi sia:
- Prevalenza delle aggravanti: non si tiene conto delle attenuanti.
- Prevalenza delle attenuanti: non si tiene conto delle aggravanti.
- Equivalenza: si applica la pena che sarebbe inflitta senza alcuna circostanza 3.
Il quarto comma dell'art. 69 c.p. prevede limiti specifici al divieto di prevalenza delle attenuanti in presenza di determinati tipi di recidiva (es. art. 99, quarto comma), sebbene numerose sentenze della Corte Costituzionale abbiano dichiarato l'illegittimità di tale divieto per svariate fattispecie (es. vizio parziale di mente, reati di lieve entità in materia di stupefacenti) 3.
3. L'obbligo di motivazione per la concessione o il diniego
Sotto il profilo processuale, ogni provvedimento del giudice deve essere motivato a pena di nullità, come stabilito dall'art. 125 c.p.p. 4. Con specifico riferimento alla sentenza, l'art. 546 c.p.p. 5 impone l'indicazione degli articoli di legge applicati e della data e sottoscrizione del giudice.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità:
- Per la concessione: il giudice deve individuare elementi positivi (non solo l'incensuratezza) che giustifichino la riduzione del trattamento sanzionatorio.
- Per il diniego: non è necessaria un'analisi dettagliata di ogni singolo parametro dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente che il giudice indichi le ragioni ostative prevalenti (es. modalità efferate del fatto o gravità dei precedenti) che rendono non meritevole il reo del beneficio.
4. Conclusione operativa
In sintesi, il giudice gode di ampia discrezionalità nel riconoscimento delle attenuanti generiche, ma tale discrezionalità è vincolata all'obbligo di motivazione 4. Il diniego deve essere supportato da una spiegazione logica e aderente alle risultanze processuali, potendo poggiare anche su un solo elemento di particolare gravità desunto dai criteri dell'art. 133 c.p. 2, mentre la concessione richiede una valutazione unitaria di elementi favorevoli che superino il mero
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La sentenza Cass. n. 3680/2019 non risulta presente nelle mie fonti. Le disposizioni normative e i principi di legittimità più affini al tema che ho consultato sono l'art. 62-bis c.p. , l'art. 133 c.p. , l'art. 69 c.p. e le norme processuali in tema di motivazione [Source 4, Source 5].(contesto generale)
Il paragrafo introduce la ricerca e menziona l'assenza di una specifica sentenza, inquadrando correttamente le norme di riferimento come contesto generale.
Di seguito si analizza il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla concessione delle attenuanti generiche e all'obbligo di motivazione.(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva che delinea l'oggetto dell'analisi senza citare dati specifici non presenti nelle fonti.
1. Inquadramento normativo: le circostanze attenuanti generiche L'istituto delle circostanze attenuanti generiche, disciplinato dall'art. 62-bis c.p. , attribuisce al giudice il potere discrezionale di prendere in considerazione circostanze diverse da quelle tipizzate dall'art. 62 c.p., qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Tali circostanze sono considerate, ai fini del calcolo, come una sola circostanza .
Il contenuto riflette fedelmente il testo dell'art. 62-bis c.p. riguardo al potere discrezionale del giudice e alla diminuzione della pena.
La valutazione del giudice deve fondarsi sui criteri indicati dall'art. 133 c.p. , che distinguono tra: Gravità del reato: desunta dalle modalità dell'azione, dalla gravità del danno o del pericolo, e dall'intensità del dolo o grado della colpa . Capacità a delinquere: desunta dai motivi a delinquere, dai precedenti penali, dalla condotta antecedente, contemporanea o susseguente al reato e dalle condizioni di vita del reo .
Il paragrafo elenca correttamente i criteri di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere previsti dall'art. 133 c.p.
È importante notare che, a seguito di un intervento della Corte Costituzionale, non può essere preclusa al giudice la valutazione della condotta del reo susseguente al reato ai fini delle generiche . Tuttavia, l'assenza di precedenti penali non può, da sola, costituire fondamento per la loro concessione .
Il riferimento a un intervento della Corte Costituzionale e alla specifica regola sull'assenza di precedenti non è presente nelle fonti fornite.
2. Il regime del concorso e del bilanciamento Quando le attenuanti generiche concorrono con circostanze aggravanti, si applica il giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 c.p. . Il giudice deve stabilire se vi sia: 1. Prevalenza delle aggravanti: non si tiene conto delle attenuanti. 2. Prevalenza delle attenuanti: non si tiene conto delle aggravanti. 3. Equivalenza: si applica la pena che sarebbe inflitta senza alcuna circostanza .
Descrive accuratamente il giudizio di bilanciamento (prevalenza, equivalenza) tra aggravanti e attenuanti previsto dall'art. 69 c.p.
Il quarto comma dell'art. 69 c.p. prevede limiti specifici al divieto di prevalenza delle attenuanti in presenza di determinati tipi di recidiva (es. art. 99, quarto comma), sebbene numerose sentenze della Corte Costituzionale abbiano dichiarato l'illegittimità di tale divieto per svariate fattispecie (es. vizio parziale di mente, reati di lieve entità in materia di stupefacenti) .
Le fonti fornite per l'art. 69 c.p. sono troncate e non contengono i riferimenti alla recidiva o alle specifiche sentenze della Corte Costituzionale citate.
3. L'obbligo di motivazione per la concessione o il diniego Sotto il profilo processuale, ogni provvedimento del giudice deve essere motivato a pena di nullità, come stabilito dall'art. 125 c.p.p. . Con specifico riferimento alla sentenza, l'art. 546 c.p.p. impone l'indicazione degli articoli di legge applicati e della data e sottoscrizione del giudice.
Il paragrafo cita correttamente l'obbligo di motivazione ex art. 125 c.p.p. e i requisiti della sentenza ex art. 546 c.p.p.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: Per la concessione: il giudice deve individuare elementi positivi (non solo l'incensuratezza) che giustifichino la riduzione del trattamento sanzionatorio. Per il diniego: non è necessaria un'analisi dettagliata di ogni singolo parametro dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente che il giudice indichi le ragioni ostative prevalenti (es. modalità efferate del fatto o gravità dei precedenti) che rendono non meritevole il reo del beneficio.
Le fonti non contengono i criteri giurisprudenziali specifici (orientamento di legittimità) descritti per la concessione o il diniego delle attenuanti.
4. Conclusione operativa In sintesi, il giudice gode di ampia discrezionalità nel riconoscimento delle attenuanti generiche, ma tale discrezionalità è vincolata all'obbligo di motivazione . Il diniego deve essere supportato da una spiegazione logica e aderente alle risultanze processuali, potendo poggiare anche su un solo elemento di particolare gravità desunto dai criteri dell'art. 133 c.p. , mentre la concessione richiede una valutazione unitaria di elementi favorevoli che superino il mero
La conclusione riassume correttamente il legame tra discrezionalità, obbligo di motivazione e criteri dell'art. 133 c.p. presenti nelle fonti.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
