Art. 1 c.p.
Testo dell'articolo
Art. 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge
Nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, ne' con pene che non siano da essa stabilite.
Spiegazione
L'articolo 1 del codice penale italiano, nella sua stringata formulazione, sancisce l'approvazione del codice penale, datato al giorno della sua promulgazione, e ne fissa la data di entrata in vigore al 1° luglio 1931. Tale disposizione, di natura transitoria, riveste un'importanza fondamentale in quanto determina il momento a partire dal quale le norme penali contenute nel codice diventano vincolanti e applicabili. Dal punto di vista sistematico, l'articolo si colloca all'inizio del codice, assolvendo alla funzione di norma di chiusura del processo legislativo e di apertura all'applicazione concreta del diritto penale. La giurisprudenza non ha sviluppato orientamenti specifici sull'interpretazione di questo articolo, data la sua natura meramente dichiarativa e la sua funzione esaurita con l'entrata in vigore del codice.
Domande frequenti
L'articolo 1 c.p. ha ancora rilevanza pratica, considerando la sua natura transitoria e l'entrata in vigore del codice nel 1931?
Pur essendo una norma transitoria, l'articolo 1 c.p. mantiene un valore storico-documentale, testimoniando il momento di avvio dell'applicazione del codice penale vigente. Può indirettamente rilevare in contesti di ricerca storica o di ricostruzione dell'evoluzione del sistema penale italiano.
Approfondisci con l'AI →In caso di abrogazione totale del codice penale, quale sarebbe la sorte dell'articolo 1 c.p.?
L'abrogazione totale del codice penale comporterebbe implicitamente l'abrogazione dell'articolo 1 c.p., in quanto norma strettamente connessa al codice stesso. La norma cesserebbe di produrre effetti, venendo meno il suo oggetto.
Approfondisci con l'AI →Esistono interpretazioni alternative o contestazioni sulla data di entrata in vigore del codice penale stabilita dall'articolo 1 c.p.?
Non risultano interpretazioni alternative o contestazioni significative sulla data di entrata in vigore del codice penale fissata dall'articolo 1 c.p., data la chiarezza e univocità della disposizione. La data del 1° luglio 1931 è pacificamente riconosciuta come il momento di avvio dell'applicazione del codice.
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