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Art. 82 c.p.p. — Revoca della costituzione di parte civile

Testo dell'articolo

Art. 82. Revoca della costituzione di parte civile

1. La costituzione di parte civile puo' essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.

2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile.

3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non puo' conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa puo' essere proposta davanti al giudice civile.

4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.

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Avv. Federico Papa
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