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Art. 81 c.p.p. — Esclusione di ufficio della parte civile

Testo dell'articolo

Art. 81. Esclusione di ufficio della parte civile

1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.

2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione e' stata rigettata nella udienza preliminare.

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Avv. Federico Papa
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