Art. 742 c.p.p.
Testo dell'articolo
Art. 742.
Poteri del Ministro della giustizia [modificato] e presupposti dell'esecuzione all'estero 1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709 comma 2, il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede [modificato] l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa e' richiesta dallo stato estero , sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato [modificato] .
2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale puo' essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello stato estero e' idonea a favorire il suo reinserimento sociale.
3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale e' ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello stato richiesto e l'estradizione e' stata negata o non e' comunque possibile.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 742 c.p.p.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
