In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 742 c.p.p.

Testo dell'articolo

Art. 742.

Poteri del Ministro della giustizia [modificato] e presupposti dell'esecuzione all'estero 1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709 comma 2, il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede [modificato] l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa e' richiesta dallo stato estero , sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato [modificato] .

2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale puo' essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello stato estero e' idonea a favorire il suo reinserimento sociale.

3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale e' ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello stato richiesto e l'estradizione e' stata negata o non e' comunque possibile.

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Avv. Federico Papa
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