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Art. 709 c.p.p. — Sospensione della consegna Consegna temporanea. Esecuzione all'estero

Testo dell'articolo

Art. 709. Sospensione della consegna Consegna temporanea. Esecuzione all'estero

1. L'esecuzione dell'estradizione e' sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione e' stata concessa. Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, puo' procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalita'. [modificato]

2. Il ministro puo' inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato richiedente.

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Avv. Federico Papa
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