In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 676 c.p.p. — Altre competenze

Testo dell'articolo

Art. 676. Altre competenze

1. Il giudice dell'esecuzione e' competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.

2. Qualora sorga controversia sulla proprieta' delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma

3. 3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.

3-bis. Il giudice dell'esecuzione e', altresi', competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile. 231 328

Aggiornamenti

231 La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 15 giugno 2015, n. 109 (in G.U. 1ª s.s. 17/6/2015, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. , nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica".

328 La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre - 19 dicembre 2024, n. 208 (in G.U. 1ª s.s. 27/12/2024, n. 52), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell' art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione puo' concedere altresi' la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perche' la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici".

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 676 c.p.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale