Art. 6 c.p.p. — Competenza del tribunale
Testo dell'articolo
Art. 6. Competenza del tribunale
1. Il tribunale e' competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace [modificato] . 90 90a 114
Aggiornamenti
90 Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
90a Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
114 Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 come modificato dal D.L. 2 aprile 2001, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2001, n. 163 , ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che l'entrata in vigore della modifica al presente articolo e' prorogata al 2 gennaio 2002.
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