In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 519 c.p.p. — Diritti delle parti

Testo dell'articolo

Art. 519. Diritti delle parti

1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che puo' chiedere un termine per la difesa e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'[articolo 444](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-444) o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' di richiedere l'ammissione di nuove prove [modificato] .

2. Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato puo', a pena di decadenza entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' richiedere l'ammissione di nuove prove. [modificato]

3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

Aggiornamenti

36 La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio - 3 giugno 1992, n. 241 (G.U. 1 s.s. 4/6/1992, n. 24) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui , nei casi previsti dall' art. 516 del codice di procedura penale , non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall' imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove e dell' inciso , "a norma dell'art. 507" .

60 La Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 50 (G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui, in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 del medesimo codice, non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove."

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