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Art. 507 c.p.p. — Ammissione di nuove prove

Testo dell'articolo

Art. 507. Ammissione di nuove prove

1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puo' disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove.

1-bis. Il giudice puo' disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3 [modificato]

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Avv. Federico Papa
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