Art. 512-bis c.p.p.
Testo dell'articolo
Art. 512-bis.
(Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). 1. Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non e' comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale [modificato].
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