In vigoreNormativaCodice di procedura penale
Art. 511-bis c.p.p.
Testo dell'articolo
Art. 511-bis.
(Lettura di verbali di prove di altri procedimenti). 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.
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