In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 456 c.p.p. — Decreto di giudizio immediato

Testo dell'articolo

Art. 456. Decreto di giudizio immediato

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e

2. 2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il decreto contiene altresi', a pena di nullita', l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza. [modificato] 272

2-bis. Con il decreto l'imputato e' informato che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. [modificato]

3. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, e' notificata la richiesta del pubblico ministero.

5. Al difensore dell'imputato e' notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

Aggiornamenti

272 La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio - 14 febbraio 2020, n. 19 (in G.U. 1ª s.s. 19/02/2020, n. 8), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 456, comma 2, del codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facolta' dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova".

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