In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 335-quater c.p.p. — Accertamento della tempestivita' dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato

Testo dell'articolo

Art. 335-quater. Accertamento della tempestivita' dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato

1. La persona sottoposta alle indagini puo' chiedere al giudice di accertare la tempestivita' dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilita', le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali e' desunto il ritardo.

2. La retrodatazione e' disposta dal giudice quando il ritardo e' inequivocabile e non e' giustificato.

3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facolta' di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta e' proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.

5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione e' rilevante ai fini della decisione, la richiesta puo' anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.

6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta e' depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, puo' depositare memorie e il difensore del richiedente puo' prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facolta' di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione e' adottata con ordinanza.

7. Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non e' proposta in udienza, la richiesta e' depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.

8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso e' attribuito.

9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione e' stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione puo' essere proposta solo se gia' avanzata nell'udienza preliminare.

10. L'ordinanza del giudice dibattimentale puo' essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586. 293

Aggiornamenti

293 Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , come modificato dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 , ha disposto (con l'art. 88-bis, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 335-quater , 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale , come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha gia' disposto l'iscrizione nel registro di cui all' articolo 335 del codice di procedura penale , nonche' in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall' articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell' articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale , anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell' articolo 335-quater del codice di procedura penale , come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".

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