In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 328 c.p.p. — Giudice per le indagini preliminari

Testo dell'articolo

Art. 328. Giudice per le indagini preliminari

1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.

1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 111 1-ter COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125 .

1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51,comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

1-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere [modificato] 318

Aggiornamenti

111 Il D.L. 7 aprile 2000, n. 82 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2000, n. 144 ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) che " La disposizione dell' articolo 328, comma 1-bis, del codice di procedura penale deve essere interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale , anche le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".

127 Il D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 ,convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438 ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 3) che la modifica al presente articolo "si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione medesima".

318 La L. 9 agosto 2024, n. 114 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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