Art. 327 c.p.p. — Direzione delle indagini preliminari
Testo dell'articolo
Art. 327. Direzione delle indagini preliminari
1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attivita' di propria iniziativa secondo le modalita' indicate nei successivi articoli. [modificato]
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