Art. 153 c.p.p. — Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero
Testo dell'articolo
Art. 153. Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero
1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, con le modalita' previste dall'[articolo 148](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-148), comma 1, e, nei casi indicati dall'[articolo 148](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-148), comma 4, [modificato] direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico [modificato] nella segreteria. In tale ultimo caso, il [modificato] pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalita' di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. In tal caso, il [modificato] pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
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