Art. 152 c.p.p. — Notificazioni richieste dalle parti private
Testo dell'articolo
Art. 152. Notificazioni richieste dalle parti private
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalita' telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero [modificato] dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogico [modificato] effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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