Art. 135 c.p.p. — Redazione del verbale
Testo dell'articolo
Art. 135. Redazione del verbale
1. Il verbale e' redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.
2. Quando il verbale e' redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo [modificato] , il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
