Art. 134 c.p.p. — Modalita' di documentazione
Testo dell'articolo
Art. 134. Modalita' di documentazione
1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica [modificato] .
2. Il verbale e' redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo [modificato] ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell'[articolo 110](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-110). [modificato]
3. Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale e' ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresi' mediante riproduzione audiovisiva o fonografica. [modificato] .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 [comma abrogato] .
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