Art. 121 c.p.p. — Memorie e richieste delle parti
Testo dell'articolo
Art. 121. Memorie e richieste delle parti
1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.
2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.
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Note professionali
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