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Art. 120 c.p.p. — Testimoni ad atti del procedimento

Testo dell'articolo

Art. 120. Testimoni ad atti del procedimento

1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:

a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermita' di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacita' si presume sino a prova contraria;

b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

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Avv. Federico Papa
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