Art. 120 c.p.p. — Testimoni ad atti del procedimento
Testo dell'articolo
Art. 120. Testimoni ad atti del procedimento
1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:
a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermita' di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacita' si presume sino a prova contraria;
b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
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