Art. 816 septies c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 816 septies. Anticipazione delle spese
Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte. Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra puo' anticipare la totalita' delle spese. Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono piu' vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale. [modificato]
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