Art. 816 quinquies c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 816 quinquies. Intervento di terzi e successione nel diritto controverso
L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri. Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'[articolo 105](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-105) e l'intervento del litisconsorte necessario. Si applica l'[articolo 111](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-111). [modificato]
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