Art. 677 c.p.c. — Esecuzione del sequestro giudiziario
Testo dell'articolo
Art. 677. Esecuzione del sequestro giudiziario
Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonche' la comunicazione di cui all'art. 608, primo comma. L'[art. 608](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-608), primo comma, e' applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore [modificato] . Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, puo' ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode. Al terzo si applica la disposizione dell'art. 211.
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