Art. 211 c.p.c. — Tutela dei diritti del terzo
Testo dell'articolo
Art. 211. Tutela dei diritti del terzo
Quando l'esibizione e' ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione puo' disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi. Il terzo puo' sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 211 c.p.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
