Art. 498 c.p.c. — Avviso ai creditori iscritti
Testo dell'articolo
Art. 498. Avviso ai creditori iscritti
Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. A tal fine e' notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non puo' provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.
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