Art. 497 c.p.c. — Cessazione dell'efficacia del pignoramento
Testo dell'articolo
Art. 497. Cessazione dell'efficacia del pignoramento
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque [modificato] giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita. 148
Aggiornamenti
148 Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 , ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che " Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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