Art. 45 c.p.c. — Conflitto di competenza
Testo dell'articolo
Art. 45. Conflitto di competenza
Quando, in seguito alla ordinanza [modificato] che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 e' riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.
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