Art. 50 c.p.c. — Riassunzione della causa
Testo dell'articolo
Art. 50. Riassunzione della causa
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza [modificato] dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi [modificato] dalla comunicazione della ordinanza [modificato] di regolamento o della ordinanza [modificato] che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.
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