In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 447 c.p.c.

Testo dell'articolo

Art. 447. Esecuzione provvisoria

Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'[articolo 442](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-442) sono provvisoriamente esecutive. Si applica il disposto dell'[articolo 431](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-431). [modificato]

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Avv. Federico Papa
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