In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 446 c.p.c.

Testo dell'articolo

Art. 446. Istituti di patronato e di assistenza sociale

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'[articolo 425](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-425). [modificato]

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Avv. Federico Papa
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