Art. 446 c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 446. Istituti di patronato e di assistenza sociale
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'[articolo 425](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-425). [modificato]
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