Art. 445 c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 445. Consulente tecnico
Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o piu' consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'[articolo 424](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-424). Nei casi di particolare complessita' il termine di cui all'[articolo 424](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-424) puo' essere prorogato fino a sessanta giorni. [modificato]
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Note professionali
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