In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 445 c.p.c.

Testo dell'articolo

Art. 445. Consulente tecnico

Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o piu' consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'[articolo 424](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-424). Nei casi di particolare complessita' il termine di cui all'[articolo 424](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-424) puo' essere prorogato fino a sessanta giorni. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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