In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 425 c.p.c.

Testo dell'articolo

Art. 425. Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali

Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facolta' di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte. Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'[articolo 421](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-421). A tal fine, il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma dell'[articolo 420](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-420). Il giudice puo' richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa. [modificato]

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 425 c.p.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale