Art. 425 c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 425. Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali
Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facolta' di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte. Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'[articolo 421](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-421). A tal fine, il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma dell'[articolo 420](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-420). Il giudice puo' richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa. [modificato]
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