Art. 424 c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 424. Assistenza del consulente tecnico
Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o piu' consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'[articolo 61](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-61). A tal fine il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma dell'[articolo 420](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-420). Il consulente puo' essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente [articolo 422](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-422). Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza. [modificato]
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Note professionali
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