Art. 309 c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 309. Mancata comparizione all'udienza
Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'[art. 181](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-181) [modificato] .
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