Art. 308 c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 308. Comunicazione e impugnabilita' dell'ordinanza
L'ordinanza che dichiara l'estinzione e' comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di cui all'[art. 178](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-178) commi terzo, quarto e quinto. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie [modificato] .
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