Art. 238 c.p.c. — Prestazione
Testo dell'articolo
Art. 238. Prestazione
Il giuramento decisorio e' prestato personalmente dalla parte ed e' ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza religiosa e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare. Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilita' che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro.... », e continua ripetendo le parole della formula su cui giura. 82
Aggiornamenti
82 La Corte Costituzionale, con sentenza 30 settembre - 8 ottobre 1996, n. 334 (in G.U. 1a s.s. 16/10/1996, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 238, secondo comma, del codice di procedura civile , limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uomini"" e ", in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238, primo comma, seconda proposizione, del codice di procedura civile , limitatamente alle parole "religiosa e"".
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