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Art. 152 c.p.c. — Termini legali e termini giudiziari

Testo dell'articolo

Art. 152. Termini legali e termini giudiziari

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

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Avv. Federico Papa
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