Art. 151 c.p.c. — Forme di notificazione ordinate dal giudice
Testo dell'articolo
Art. 151. Forme di notificazione ordinate dal giudice
Il giudice puo' prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerita' , di riservatezza o di tutela della dignita' [modificato] .
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