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Art. 151 c.p.c. — Forme di notificazione ordinate dal giudice

Testo dell'articolo

Art. 151. Forme di notificazione ordinate dal giudice

Il giudice puo' prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerita' , di riservatezza o di tutela della dignita' [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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