Art. 124 c.p.c. — Interrogazione del sordo e del muto
Testo dell'articolo
Art. 124. Interrogazione del sordo e del muto
Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122 ultimo comma.
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Note professionali
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