Art. 123 c.p.c. — Nomina del traduttore
Testo dell'articolo
Art. 123. Nomina del traduttore
Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo' nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'[articolo 193](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-193) [modificato] . 178
Aggiornamenti
178 Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
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